Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione.
Il diritto di accesso è garantito da due norme:
- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa"
- Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la versione italiana del cosiddetto Freedom Of Information Act (FOIA)".
Le modalità attraverso le quali i cittadini possono ottenere le informazioni, in relazione alla tutela ai diversi interessi in gioco, sono le seguenti:
- l’accesso documentale pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Per questo motivo la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata
- l’accesso civico semplice è destinato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha il diritto di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- l'accesso civico generalizzato riguarda invece gli atti e le informazioni prive di obblighi di pubblicazione, secondo il principio che chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’accesso documentale consente di ottenere informazioni più approfondite rispetto alle altre modalità, proprio per la finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. L'accesso generalizzato, viceversa, privilegia l'estensione dell'accesso a scapito della profondità permettendo una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 09:53.14