Gli enti del terzo settore sono obbligati a tenere il registro dei volontari in cui devono essere iscritti tutti i volontari, associati e non, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il registro deve essere vidimato in modo da garantirne la veridicità e prevenirne una alterazione dei contenuti. Deve quindi essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti (Decreto ministeriale 14/02/1992).
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve inoltre dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
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Aree tematiche: Volontariato
Sezioni: Protezione civile e volontariato
Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 16:35.01