Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).
In particolare sono soggetti a comunicazione di inizio dell'attività edilizia gli interventi definiti dalla Legge regionale 10/08/2016, n. 16, aggiornata ed integrata dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.
Approfondimenti
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 €.
L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione (Legge regionale 22/02/2019, n. 1, art. 36).
Prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque entro il ventesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.