Imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Le imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolgono una o più delle attività definite dal Decreto ministeriale 07/07/1997, n. 274, art. 1:

  • le attività di pulizia riguardano la rimozione di polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti ed aree
  • le attività di disinfezione riguardano i procedimenti e le operazioni per rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione o l’inattivazione di microrganismi patogeni
  • le attività di disinfestazione riguardano i procedimenti e le operazioni per distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate
  • le attività di derattizzazione riguardano la disinfestazione per la distruzione completa o la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi
  • le attività di sanificazione riguardano i procedimenti e le operazioni per rendere sani gli ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione o mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).
Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per avviare le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre inoltre nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al Decreto ministeriale 07/07/1997, n. 274, art. 2, com. 3.

Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito di capacità economica-finanziaria è valido se c’è (Decreto ministeriale 07/07/1997, n. 274, art. 2):

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi della Legge 07/03/1996, n. 108, art. 17, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori
  • esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati, 
Emissioni in atmosfera

Se la normativa vigente lo prevede, occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Comunicazione per industria insalubre

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):

  1. la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
  2. la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato

Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente. 

Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:

  • le industrie di I classe
  • le industrie di II classe.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.

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Ultimo aggiornamento: 26/05/2024 02:30.50