Le strutture ricettive non alberghiere comprendono:
- bed&breakfast
- affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi di montagna
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per l'esercizio dell'attività di bed & breakfast devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui al Decreto assessoriale 08-02-2001, n. 53.
Per l'esercizio dell'attività di affittacamere devono essere posseduti i requisiti e garantiti i servizi minimi di cui al Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 6.
Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui di cui al Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 9.
Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui al Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 8.
I rifugi di alpini e di montagna devono possedere i requisiti e garantire i servizi minimi di cui al Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 7.
Approfondimenti
Le aziende ricettive non alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con stelle. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio (Legge regionale 06/04/1996, n. 27, art. 4 e Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a).
Il bed & breakfast è un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino a un massimo di tre camere, con non più di quattro posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata (Decreto assessoriale 08(02(2001, n. 53).
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 6).
Le case e appartamenti per vacanza sono gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.
Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia. Ogni singola casa e appartamento per vacanze con accesso, servizi e cucina autonomi è identificato e classificato come singola unità abitative(Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 9).
Gli ostelli della gioventù sono le strutture ricettive particolarmente attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella.
Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e selfservice in appositi locali dimensionati al numero delle persone.
In relazione all'ubicazione, alla dimensione e all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso (Decreto Assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 8).
I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei 600 metri, fuori dai centri urbani. Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 7).
Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
La denominazione di una struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune o nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue (Decreto assessoriale 22/11/2018, n. 3098/S2TUR, all. a, art. 1.5)
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).
Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” si deve utilizzare l’applicativo Alloggiati WEB.