Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22 e Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 10), aggiornata ed integrata a sua volta dalla Legge regionale del 06/08/2021, n. 23 e dalla Legge regionale del 18/03/2022, n. 2.

La SCIA può essere presentata anche in variante al permesso di costruire.

Approfondimenti

SCIA in variante al permesso di costruire

Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 10, com. 2):

  • non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
  • non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

L'interessato può presentare la SCIA anche per le varianti al permesso di costruire che (Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 10, com. 3):

  • non configurino una variazione essenziale
  • siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie
  • siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.

Tutela delle prestazioni professionali


Alla segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) deve essere allegata la lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione (Legge regionale 22/02/2019, n. 1, art. 36).

Prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque entro il ventesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, deve essere trasmessa la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.

SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati

È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, se questi sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37, com. 4 e com. 5). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra 5.164,00 € e 516,00 €, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.

Acquisizione delle autorizzazioni preliminari all'intervento edilizio

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis e Legge regionale 10/08/2016, n. 16, art. 11). 

In questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23-bis).

Inizio e fine dei lavori

Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di presentazione della SCIA.

La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 10/07/2024 16:06.52