L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Ogni volta che si modificano le condizioni suddette e per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione è necessaria l’agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24 recepito da Legge regionale 10/08/2016, n. 16).
L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, com. 5).
La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, altrimenti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24.
Approfondimenti
Alla segnalazione certificata per l'agibilità devono essere allegate (Legge regionale 22/02/2019, n. 1, art. 36):
- la lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal titolare e dal professionista per accettazione
- la dichiarazione attestante il pagamento delle spettanze, sottoscritta dal professionista.