Installare depositi di gas di petrolio liquefatti

Installare depositi di gas di petrolio liquefatti

Gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL sono disciplinati dal Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradale destinati all'autotrazione.         

Il Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128 prevede anche la semplificazione delle norme per installare i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m³.

L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³  può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo (Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, articolo 3, comma 1). Devono però rispettare:

  • le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
  • le norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
  • la vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri 

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare l'esecuzione dei lavori.

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Ultimo aggiornamento: 27/07/2021 14:29.04